ART. 77.
  (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione)

  L'appartenente  alla  Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo
le  caratteristiche  delle  armi  proprie  o  del  munizionamento  in
dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione
e'  punito  con  la  reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire due milioni.
  Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente
i fatti di cui al comma precedente.