ART. 78.
        (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative)

  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, il pubblico
ufficiale  che  utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di
personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto
con  i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio
o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.