ART. 80.
                       (Giudizio direttissimo)

  Per  i  delitti  di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della
presente  legge  si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
  Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.