ART. 21. (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali). Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilita' del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare. Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche' dall'intendente di finanza. Se la commissione non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata. Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto. Il contributo e' erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del: a) 50 per cento del contributo alto inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma. Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro de tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi. L'ammontare annuo della provvidenza sara' stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.