ART. 21.
    (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali).

  Alle   imprese   industriali   che  hanno  impianti  nelle  regioni
Basilicata  e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel
decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al
75  per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione
degli  stabilimenti  e  di tutte le attrezzature e degli insediamenti
strumentali,  necessari  allo  svolgimento dell'attivita' produttiva,
distrutti  o  danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e
del febbraio 1981.
  Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente e' esteso alle spese
necessarie  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento funzionale degli
stabilimenti,  nonche'  a  quelle  relative  all'acquisto del terreno
qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilita' del
terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.
  Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo
devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui
al  successivo  sesto  comma  entro  nove mesi dall'entrata in vigore
della  presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad
edificare  rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti
uffici   tecnici   regionali,  in  applicazione  di  quanto  disposto
dall'articolo  18  della  legge  2  febbraio  1974,  n.  64, e da una
specifica  perizia  giurata  approvata  dalla  commissione  di cui al
successivo  comma  da  cui  risulti  il  mantenimento  dei livelli di
occupazione preesistenti alla data del sisma.
  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga
il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione,
istituita  presso  ogni  provincia  entro  30  giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, composta da un delegato del presidente
della  giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal
consiglio  regionale  con  voto limitato, da due membri designati dal
presidente  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato ed
agricoltura nonche' dall'intendente di finanza.
  Se  la  commissione  non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della perizia, questa si intende approvata.
  Con  il  provvedimento di approvazione della perizia viene disposto
l'accreditamento  del  contributo  presso  l'azienda  o l'istituto di
credito indicato dall'avente diritto.
  Il  contributo  e'  erogato  sulla base della sola perizia comunque
approvata,  tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma
precedente in ragione del:
    a) 50 per cento del contributo alto inizio dei lavori certificato
dal sindaco;
    b)  restante  50  per cento del contributo dopo l'ultimazione dei
lavori,  previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato
dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.
  Le   spese  per  il  funzionamento  della  commissione  di  cui  al
precedente  quarto  comma  e  per il compenso dei collaudatori sono a
carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
  Gli  interessi  bancari maturati sulle somme come sopra accreditate
spettano  all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono
fissati  con decreto del Ministro de tesoro ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
  Il   CIPE   assegna,   ai  sensi  del  precedente  articolo  4,  le
disponibilita' da destinare a tali interventi.
  L'ammontare annuo della provvidenza sara' stabilito su proposta del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le
procedure di cui al precedente articolo 4.