ART. 21.
(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali).
Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni
Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al
75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione
degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti
strumentali, necessari allo svolgimento dell'attivita' produttiva,
distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e
del febbraio 1981.
Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese
necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli
stabilimenti, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno
qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilita' del
terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.
Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo
devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui
al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad
edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti
uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una
specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al
successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di
occupazione preesistenti alla data del sisma.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga
il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione,
istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente
della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal
consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura nonche' dall'intendente di finanza.
Se la commissione non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della perizia, questa si intende approvata.
Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto
l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di
credito indicato dall'avente diritto.
Il contributo e' erogato sulla base della sola perizia comunque
approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma
precedente in ragione del:
a) 50 per cento del contributo alto inizio dei lavori certificato
dal sindaco;
b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei
lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato
dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.
Le spese per il funzionamento della commissione di cui al
precedente quarto comma e per il compenso dei collaudatori sono a
carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate
spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono
fissati con decreto del Ministro de tesoro ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le
disponibilita' da destinare a tali interventi.
L'ammontare annuo della provvidenza sara' stabilito su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le
procedure di cui al precedente articolo 4.