ART. 22.
(Ricostruzione   e   riparazione   di  immobili  e  attrezzature  del
           commercio, artigianato, turismo e spettacolo).

  A  favore  delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo,
del  commercio  all'ingrosso  e  al minuto, della somministrazione al
pubblico  di  alimenti  e  bevande,  delle  attivita'  ausiliarie del
commercio  e  delle  forme  associate  tra  operatori  commerciali  e
turistici,  nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate
nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al   decreto-legge   13   febbraio   1981,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  15  aprile 1981, n. 128, e' concesso un
contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la
riparazione  dei  locali  e  delle  attrezzature  ed il rinnovo degli
arredi  e  dei  complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal
terremoto.
  Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo
devono  essere  presentate  alle  aziende  o agli istituti di credito
entro   nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
corredate  dall'autorizzazione  o concessione ad edificare rilasciata
dal   sindaco,  dall'autorizzazione  dei  competenti  uffici  tecnici
regionali,  in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della
legge  2  febbraio  1974,  n.  64, e da una specifica perizia giurata
approvata dalla commissione di cui al successivo comma.
  Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino
all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale che disciplinera' le
modalita'  di  erogazione  del contributo, il contributo stesso viene
erogato  dal  presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
previo  parere  di una commissione, istituita presso ogni provincia e
composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la
presiede,  da  tre  membri designati dal consiglio regionale con voto
limitato,  da  due  membri  designati  dal presidente della camera di
commercio,    industria,    artigianato    ed   agricoltura   nonche'
dall'intendente di finanza.
  Ai  fini  della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del
contributo  previsto  dal  presente  articolo si applicano, in quanto
compatibili,  le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo
e nono dell'articolo 21.
  Il   CIPE   assegna,   ai  sensi  del  precedente  articolo  4,  le
disponibilita'  da  destinare  agli  interventi  di  cui  al presente
articolo.