ART. 22. (Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo). A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma. Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche' dall'intendente di finanza. Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare agli interventi di cui al presente articolo.