ART. 22.
(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del
commercio, artigianato, turismo e spettacolo).
A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo,
del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del
commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e
turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate
nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un
contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la
riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli
arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal
terremoto.
Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo
devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito
entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata
dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici
regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata
approvata dalla commissione di cui al successivo comma.
Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino
all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le
modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso viene
erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e
composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la
presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto
limitato, da due membri designati dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche'
dall'intendente di finanza.
Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del
contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo
e nono dell'articolo 21.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le
disponibilita' da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.