ART. 23.
   (Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).

  Alle  imprese  beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti
articoli  21  e  22 e' concesso alle relative scadenze un contributo,
limitatamente   alla   parte   concernente   le   opere  distrutte  o
danneggiate,  pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino
alla  data  del  18  febbraio  1981 con istituti di credito a medio e
lungo  termine  scadenti  tra  il  22  novembre  1980 e la data della
erogazione  della  prima  quota  di  contributo di cui al primo comma
degli articoli 21 e 22.
  Il  contributo  di  cui al precedente comma e' versato direttamente
all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento
i mutui indicati nello stesso comma.
  La  domanda  per  l'ammissione  al  contributo  di  cui al presente
articolo  deve  essere  presentata  contestualmente  alla domanda per
accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
  Le  aziende  e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della
legge  25  luglio  1952,  n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a
norme  di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata
massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente
articolo  per  le finalita' di cui al primo comma degli articoli 21 e
22,  compreso  il  finanziamento  delle  scorte  per un ammontare non
superiore  al  20  per cento della spesa relativa ad investimenti per
impianti ed attrezzature.
  Il  Mediocredito  centrale,  a  fronte  dei finanziamenti di cui al
comma  precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita'
riservate  ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902.
  Il   CIPE   assegna,   ai  sensi  del  precedente  articolo  4,  le
disponibilita' da destinare a tali interventi.