ART. 24. 
                 (Provvidenze per la cooperazione). 
 
  Presso la sezione speciale per il credito alla  cooperazione  della
Banca nazionale del lavoro e' istituito uno  speciale  fondo  per  la
erogazione   di   contributi   in   favore    di    cooperative    di
produzione-lavoro  nei  settori  dell'agricoltura,  dell'artigianato,
della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania. 
  Il contributo e' concesso nella misura del 75 per cento della spesa
necessaria  alla  ricostruzione  e   riattivazione   di   edifici   e
attrezzature che abbiano subito danni a  seguito  del  terremoto  del
novembre 1980 e del febbraio 1981. 
  Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere
corredate da perizia giurata approvata dalla commissione  di  cui  al
quarto comma del precedente articolo 21,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. 
  Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il  fondo
di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo
di cui al precedente articolo 3. 
  Mutui agevolati, a valere sul fondo di  cui  al  precedente  quarto
comma, sono concessi anche  alle  cooperative  che  si  costituiscono
entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del  novembre  1980  e
del febbraio 1981. 
  La determinazione del tasso di interesse e le modalita' di gestione
del fondo sono fissate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.