ART. 24. (Provvidenze per la cooperazione). Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania. Il contributo e' concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalita' ivi previste. Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3. Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. La determinazione del tasso di interesse e le modalita' di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.