ART. 24.
(Provvidenze per la cooperazione).
Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della
Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la
erogazione di contributi in favore di cooperative di
produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato,
della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.
Il contributo e' concesso nella misura del 75 per cento della spesa
necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e
attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981.
Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere
corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al
quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalita' ivi
previste.
Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo
di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo
di cui al precedente articolo 3.
Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto
comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono
entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e
del febbraio 1981.
La determinazione del tasso di interesse e le modalita' di gestione
del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.