ART. 25.
           (Impiego di lavoratori in cassa integrazione).

  I  lavoratori  qualificati  o  specializzati,  originari delle aree
terremotate,   che  godono  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere
avviati  a  posti  di  lavoro  in relazione a richieste di manodopera
presentate  alle  sezioni  circoscrizionali  della  Campania  e della
Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera
locale.
  I  lavoratori  di cui al primo comma debbono manifestare la propria
disponibilita'   alle   sezioni   circoscrizionali,  nel  cui  ambito
territoriale intendono essere collocati.
  Nei   confronti   dei  lavoratori  occupati,  ai  sensi  dei  commi
precedenti,  presso  datori  di  lavoro  che  operano  nelle  regioni
suindicate,  e' sospeso il trattamento di cassa-integrazione guadagni
straordinaria  permanendo  la  continuita' del rapporto di lavoro con
l'impresa  industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno
corrisposti   il   trattamento   economico   previsto  dai  contratti
collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano,
il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto
del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale una maggiorazione
del salario pari al venti per cento.
  Il  rimborso  e  la  maggiorazione  sono  a carico del fondo per la
mobilita', di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
e successive modificazioni e integrazioni.
  I  lavoratori,  di cui al presente articolo, al termine del periodo
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  possono  rientrare
nell'impresa   industriale   d'origine   o   in  quella  alla  stessa
subentrata.