ART. 25.
(Impiego di lavoratori in cassa integrazione).
I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree
terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere
avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera
presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della
Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera
locale.
I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria
disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito
territoriale intendono essere collocati.
Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi
precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni
suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa-integrazione guadagni
straordinaria permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con
l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno
corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti
collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano,
il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una maggiorazione
del salario pari al venti per cento.
Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la
mobilita', di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
e successive modificazioni e integrazioni.
I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo
di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare
nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa
subentrata.