ART. 26. (Prestazione di garanzie). Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere, a valere sul fondo di cui allo articolo 3, contributi entro il limite complessivo di 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare lo ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.