ART. 26.
                     (Prestazione di garanzie).

  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e'
autorizzato  a  concedere, a valere sul fondo di cui allo articolo 3,
contributi  entro  il  limite  complessivo di 20 miliardi ai consorzi
promossi  dalle  Regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie
ai  fini  di  facilitare  lo  ottenimento  del  credito bancario e di
ridurre  gli  oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.