Art. 53.
(Sostituzione di pene detentive brevi)
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di
dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di
sei mesi puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando
ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo'
sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di un mese puo' sostituirla
altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135
del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma,
e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i
reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o
l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per
ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si
tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena
che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la
sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo
fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali
opera la sostituzione.