Art. 55.
(Semidetenzione)
La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere
almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati
nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune
vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto
sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di
studio del condannato.
La semidetenzione comporta altresi':
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
2) la sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della
validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente;
4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta
degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di
modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'articolo 64.
Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni
indicate nel primo comma, il condannato e' sottoposto alle norme
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.