Art. 56. 
                       (Liberta' controllata) 
 
  La liberta' controllata comporta in ogni caso: 
    1) il divieto di allontanarsi  dal  comune  di  residenza,  salvo
autorizzazione concessa di  volta  in  volta  ed  esclusivamente  per
motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute; 
    2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro  o  di  studio  del
condannato, presso il locale ufficio  di  pubblica  sicurezza  o,  in
mancanza di questo,  presso  il  comando  dell'Arma  dei  carabinieri
territorialmente competente; 
    3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi,  munizioni  ed
esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa  autorizzazione  di
polizia; 
    4) la sospensione della patente di guida; 
    5)  il  ritiro  del  passaporto,  nonche'  la  sospensione  della
validita',  ai  fini   dell'espatrio,   di   ogni   altro   documento
equipollente; 
    6) l'obbligo di conservare e  di  presentare  ad  ogni  richiesta
degli organi di polizia e nel termine  da  essi  fissato  l'ordinanza
emessa a  norma  dell'articolo  62  e  l'eventuale  provvedimento  di
modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato  a  norma
dell'articolo 64. 
  Nei confronti del condannato il  magistrato  di  sorveglianza  puo'
disporre che i centri di servizio sociale  previsti  dalla  legge  26
luglio  1975,  n.  354,  svolgano  gli  interventi  idonei   al   suo
reinserimento sociale.