Art. 56.
(Liberta' controllata)
La liberta' controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per
motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del
condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in
mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della
validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta
degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di
modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'articolo 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza puo'
disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo
reinserimento sociale.