Art. 57. 
      (Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio) 
 
  Per  ogni  effetto  giuridico  la  semidetenzione  e  la   liberta'
controllata  si  considerano  come  pena   detentiva   della   specie
corrispondente a quella della pena sostituita. 
  La  pena  pecuniaria  si  considera  sempre  come  tale,  anche  se
sostitutiva della pena detentiva. 
  Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei
casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per
qualsiasi altro  effetto  giuridico,  un  giorno  di  pena  detentiva
equivale a un giorno di semidetenzione o a  due  giorni  di  liberta'
controllata.