Art. 57.
(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta'
controllata si considerano come pena detentiva della specie
corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se
sostitutiva della pena detentiva.
Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei
casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per
qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva
equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta'
controllata.