Art. 58.
(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena
detentiva)
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei
criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire
la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu'
idonea al reinserimento sociale del condannato.
Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che
le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano
la scelta del tipo di pena erogata.