Art. 59.
(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)
La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di
coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena
detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due
volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta
con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma
dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata
revocata la concessione del regime di semiliberta';
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata
o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta
con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.