Art. 60.
(Esclusioni oggettive)
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti
articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo
che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di
sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la
salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato
o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose),
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo
comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice
penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti
dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n.
615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli
articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del
lavoro, nonche' dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in
materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti
reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.