Art. 62.
(Determinazione delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e
della liberta' controllata)
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o
alla liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di
residenza del condannato, che determina le modalita' di esecuzione
della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e
osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26
luglio 1975, n. 354.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di
guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di
sorveglianza puo' disciplinare la sospensione in modo da non
ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della
pena e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di
pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in
mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza e' trasmessa altresi' al
direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato
assegnato.