Art. 64.
(Modifica delle modalita' di esecuzione della semidetenzione e della
liberta' controllata)
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per
sopravvenuti motivi di assoluta necessita', osservando le norme del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende
l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di
assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento
provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza che conclude il procedimento e' immediatamente
trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della
sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle
prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i
provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3
e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.