Art. 65.
(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la
sentenza di condanna)
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato
sconta la semidetenzione o la liberta' controllata o, in mancanza di
questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle
prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un
fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza
di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le
eventuali successive modifiche delle modalita' di esecuzione, copia
della corrispondenza con l'autorita' giudiziaria e con le altre
autorita', una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo
comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o
della sezione ivi indicata.