Art. 66.
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla
liberta' controllata)
Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione o alla liberta' controllata, la restante parte della
pena si converte nella pena detentiva sostituita.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli
adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi
controlli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti,
qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo
comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo
II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza
e' trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede
mediante ordine di carcerazione.