Art. 68.
(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della liberta'
controllata)
L'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e'
sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di
consegna; essa e' altresi' sospesa in caso di arresto in flagranza ai
sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di
fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza.
L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo
comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o
internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di
sicurezza detentive ne' il corso della carcerazione preventiva ne'
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza
determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il
provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi
informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui
riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
La semidetenzione o la liberta' controllata riprendono a decorrere
dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione
della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 63.