Art. 69.
(Sospensione disposta a favore del condannato)
Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio
o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sospensioni della semidetenzione e della liberta' controllata per la
durata strettamente necessaria e comunque per non piu' di sette
giorni per ciascun mese di pena.
Nel periodo della sospensione puo' essere imposto l'obbligo
previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura
penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta
all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore
successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena
sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo
66.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo
147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o
della liberta' controllata e' gia' iniziata, la sospensione puo'
essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le
modalita' di esecuzione della pena.
Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del
codice di procedura penale.