Art. 72.
(Revoca della pena sostitutiva)
Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi
primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per
un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena,
questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a
norma dell'articolo 66.
A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa
senza indugio il giudice di sorveglianza competente.