Art. 74.
(Iscrizione nel casellario giudiziale)
Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito
il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel
casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure
alternative alla pena detentiva".