Art. 75.
(Disposizioni relative ai minorenni)
Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al
condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto
della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia
compiuto gli anni diciotto.
In tal caso la liberta' controllata e' eseguita con le modalita'
stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di
polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68, e 69 sono svolte dallo
ufficio di servizio sociale per minorenni.