Art. 26.
              Riapertura del procedimento disciplinare

  Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'appartenente
ai   ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  cui  fu
inflitta  la  sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i
figli,  adducano  nuove  prove  tali da far ritenere che possa essere
dichiarato  il  proscioglimento  dagli  addebiti  ovvero irrogata una
sanzione di minore gravita'.
  La riapertura del procedimento e' disposta dal capo della polizia -
direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  su  relazione  della
direzione  centrale  del personale ed il nuovo procedimento si svolge
nelle forme previste dal titolo II.
  Il   capo   della  polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,   qualora  non  ritenga  di  disporre  la  riapertura  del
procedimento,  provvede  con  decreto  motivato, sentito il consiglio
centrale di disciplina.