Art. 27.
              Effetti della riapertura del procedimento

  In  caso  di  riapertura  del  procedimento,  ove le circostanze lo
consigliano,  il  capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
pubblica  sicurezza  puo' disporre la sospensione degli effetti della
sanzione gia' inflitta.
  All'appartenente   ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la
riapertura  del  procedimento  disciplinare, non puo' essere inflitta
una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
  Qualora  egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione
meno  grave,  devono  essergli  corrisposti, in tutto o in parte, gli
assegni  non  percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni
di  natura  speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva
la deduzione dell'eventuale assegno alimentare gia' percepito.
  La  disposizione  del comma precedente si applica anche nel caso in
cui  la  riapertura  del procedimento sia stata richiesta dal coniuge
superstite o dai figli.