Art. 27. Effetti della riapertura del procedimento In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' disporre la sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta. All'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare gia' percepito. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.