Art. 25.
                      (Trasferimento d'ufficio)

  I  trasferimenti  d'ufficio  possono essere disposti esclusivamente
nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
  Qualora  un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare
per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio
giudicante,  il  consiglio  di  presidenza provvede mediante invio in
missione,  con  il loro consenso, di magistrati che prestano servizio
presso  altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito
dei   tribunali  piu'  vicini,  seguendo  il  criterio  della  minore
anzianita' nella qualifica.
  I  magistrati  di  cui  al  precedente  comma continuano a prestare
servizio  presso  il  tribunale  di  provenienza ed hanno diritto per
tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.