Art. 28. 
                   (Incompatibilita' di funzioni) 

 
  Ai  magistrati  amministrativi  si  applicano,  anche  per   quanto
riguarda l'esercizio di compiti diversi  da  quelli  istituzionali  e
l'accettazione  di  incarichi  di  qualsiasi  specie,  le  cause   di
incompatibilita' e  di  ineleggibilita'  previste  per  i  magistrati
ordinari. 
  E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e successive modificazioni.