Art. 28. (Incompatibilita' di funzioni) Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.