Art. 29. (Collocamento fuori ruolo) Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018, la permanenza fuori ruolo non puo' avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.