Art. 29.
                     (Collocamento fuori ruolo)

  Il  collocamento  fuori  ruolo  puo' essere disposto soltanto per i
magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro
anni.
  Fermo  restando  il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2
della  legge  21 dicembre 1950 n. 1018, la permanenza fuori ruolo non
puo'  avere  durata  superiore  a  tre  anni  consecutivi  e  non  e'
consentito,  dopo  il  triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se
non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
  E'  consentito  il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento
di  funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello
Stato,  ovvero  enti od organismi internazionali ai sensi della legge
27 luglio 1962, n. 1114.
  In  nessun  caso  e'  consentito  il  collocamento  fuori  ruolo di
magistrati oltre le 20 unita'.