Art. 30.
                       (Trattamento economico)

  Si  applicano  ai  magistrati  amministrativi  le  norme  di  legge
previste   per  i  magistrati  ordinari  in  materia  di  trattamento
economico  onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento,
nonche' di indennita' di missione.