Art. 40.
                 (Cessazione del regime di proroga)

  Sono  abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di
contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.
  Il   secondo   ed  il  terzo  comma  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo  24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della
legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.