Art. 42. 
                        (Diritto di ripresa) 
 
  Per tutti i contratti  agrari  previsti  dalla  presente  legge  in
corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in  vigore  della
medesima, il concedente che sia divenuto proprietario  dei  fondi  da
almeno un  anno,  anche  successivamente  alla  data  suddetta,  puo'
ottenere per se', o per un componente  la  propria  famiglia  che  ne
abbia i requisiti, la risoluzione anticipata  del  contratto,  previa
disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria  in
cui avverra' il rilascio  del  fondo  da  parte  del  concessionario,
purche' concorrano congiuntamente,  nel  soggetto  per  il  quale  e'
esercitata la ripresa, le seguenti condizioni: 
    a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso  equiparato  ai
sensi dell'articolo 7; 
    b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione
della disdetta, almeno una unita' attiva coltivatrice diretta di eta'
inferiore ai cinquantacinque anni; 
    c) che nella disdetta si obblighi  a  coltivare  direttamente  il
fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a  farlo  coltivare
direttamente, per lo  stesso  periodo,  dai  familiari  eventualmente
presi in considerazione per la sussistenza della  condizione  di  cui
alla lettera b); 
    d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri  fondi
che, con le colture in atto, possono assorbire piu' della meta' della
forza lavorativa sua e della famiglia; 
    Il presente articolo si applica anche  a  favore  del  concedente
coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in  Italia
o all'estero da meno di cinque anni purche' sussistano le  condizioni
indicate nel comma precedente.  In  tale  ipotesi  la  disdetta  deve
essere inviata almeno due anni prima della fine  dell'annata  agraria
in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario. 
  Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale e' stata esercitata la
ripresa non adempia all'obbligo di cui  alla  lettera  c)  del  primo
comma, il concessionario ha diritto, a sua  scelta,  al  risarcimento
dei danni o al ripristino  del  contratto  anche  nei  confronti  dei
terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.