Art. 43. 
              (Indennizzo in favore dei concessionari) 
 
  In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto,
di mezzadria, di colonia,  di  compartecipazione  e  di  soccida  con
conferimento di pascolo  di  cui  all'articolo  25,  agli  affittuari
coltivatori diretti, agli  affittuari  non  coltivatori  diretti,  ai
mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti  e  ai  soccidari  spetta,  a
fronte  dell'interruzione  della  durata  del  contratto,   un   equo
indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti,  e'
stabilito dal giudice. 
  Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice  tiene
conto della produttivita' del fondo degli anni per i quali  ai  sensi
della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti
gli altri elementi ricorrenti nella specie. 
  La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto  di  affitto,  non
puo' essere superiore a dodici annualita' del canone ne' inferiore al
canone relativo alle annualita'  residue  di  durata  del  contratto,
purche' non superiori a dodici; nel caso di contratto  di  mezzadria,
colonia, compartecipazione e soccida non  puo'  superare  l'ammontare
delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal  mezzadro,
dal colono, dal compartecipante o  dal  soccidario  ne'  puo'  essere
inferiore  all'ammontare  delle  quote  di  riparto   relative   alle
annualita' contrattualmente residue, purche' non superiori a cinque. 
  L'indennizzo non compete in caso di recesso  unilaterale  da  parte
dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del
soccidario e  di  cessazione  del  rapporto  alla  naturale  scadenza
contrattuale. 
  Al conduttore, sino all'effettiva  corresponsione  dell'indennizzo,
compete il diritto di ritenzione del fondo.