Art. 44.
           (Disposizioni in favore di piccoli concedenti)

  A  partire  dall'anno  1982,  a  favore  dei  piccoli concedenti di
terreni  gia'  affittati  ovvero  di  terreni per i quali ha luogo la
conversione  in  affitto  ai  sensi  della  presente legge, opera una
detrazione  dell'imposta  sui  redditi  delle persone fisiche pari al
dieci  per  cento  della  parte  del  reddito  afferente  ai fondi in
questione.
  Sono  considerati  piccoli  concedenti i proprietari di terreni che
abbiano  un  reddito  catastale  non  superiore  a lire tremila ed un
reddito   complessivo  netto,  ai  fini  dell'imposta  sulle  persone
fisiche, di entita' non superiore a lire cinque milioni.