Art. 45.
                      (Efficacia degli accordi)

  L'ultimo  comma  dell'articolo  23 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  validi  tra  le parti, anche in deroga alle norme vigenti in
materia  di  contratti  agrari,  gli accordi, anche non aventi natura
transattiva,  stipulati  tra  le parti stesse in materia di contratti
agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le
loro  organizzazioni  provinciali, e le transazioni stipulate davanti
al  giudice  competente.  Nelle  province  di  Trento  e  di  Bolzano
l'assistenza   puo'   essere   prestata  anche  dalle  organizzazioni
professionali agricole provinciali".
  E'  fatto  comunque  divieto  di  stipulare contratti di mezzadria,
colonia  parziaria,  di  compartecipazione  agraria,  esclusi  quelli
stagionali  e  quelli  di  soccida.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
corrispondere somme per buona entrata.
  In  ogni  caso  le  organizzazioni  professionali  agricole possono
stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.