Art. 46. 
       (Tentativo di conciliazione - Disposizioni processuali) 
 
  Chi intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  a  una
controversia in  materia  di  contratti  agrari  e'  tenuto  a  darne
preventivamente  comunicazione,  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato  provinciale
dell'agricoltura competente per territorio. 
  Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di
cui al comma precedente, convoca le parti ed i  rappresentanti  delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione della vertenza. 
  Se  la  conciliazione  riesce,  viene  redatto   processo   verbale
sottoscritto  da  entrambe  le  parti,   dai   rappresentanti   delle
associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 
  Se la  conciliazione  non  riesce,  si  forma  egualmente  processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 
  Nel caso in cui il tentativo  di  conciliazione  non  si  definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione  di  cui  al  primo  comma,
ciascuna delle parti  e'  libera  di  adire  l'autorita'  giudiziaria
competente. 
  Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita',  il
giudice, alla prima  udienza,  prima  di  ogni  altro  provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i
quali, con l'instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo  gli  indici
ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento  entro  il
termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'. 
  Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373
del codice di procedura civile, anche l'esecuzione  di  sentenza  che
privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo  di
sostentamento suo o della sua famiglia, o possa  risultare  fonte  di
serio  pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda   o   per
l'allevamento di animali.