Art. 47. (Controversie agrarie e rilascio) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il rilascio del fondo a seguito di giudizio puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa sentenza esecutiva.