Art. 47. 
                  (Controversie agrarie e rilascio) 
 
  Ferme restando le disposizioni  dell'articolo  26  della  legge  11
febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie  si  osservano
le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV  del  libro  II  del
codice di procedura civile. 
  Il rilascio del fondo a seguito di giudizio puo' avvenire  solo  al
termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa sentenza
esecutiva.