Art. 48.
                  (Impresa familiare coltivatrice)

  Il  rapporto  di  mezzadria  e,  in  presenza  di impresa familiare
coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed
ogni  altro  rapporto  agrario intercorrono tra concedente e famiglia
coltivatrice, la quale e' rappresentata nei confronti del concedente,
se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.
  Il  rapporto  continua  anche con un solo familiare, purche' la sua
forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per
le normali necessita' di coltivazione del fondo.
  Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario,
i  familiari  rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno
agito  in  nome  e per conto della famiglia e, salvo patto contrario,
anche gli altri.
  Qualora  non  sussista  impresa familiare, il contratto puo' essere
ceduto  dal  concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad
uno  o  piu' componenti la propria famiglia che continuino la diretta
conduzione  o coltivazione del fondo, purche' gia' svolgano da almeno
tre anni attivita' agricola a titolo principale.