Art. 49.
                        (Diritti degli eredi)

  Nel  caso  di  morte  del  proprietario di fondi rustici condotti o
coltivati  direttamente  da  lui o dai suoi familiari, quelli tra gli
eredi  che,  al  momento  dell'apertura  della successione, risultino
avere  esercitato  e continuino ad esercitare su tali fondi attivita'
agricola,  in  qualita'  di imprenditori a titolo principale ai sensi
dell'articolo  12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori
diretti,  hanno  diritto a continuare nella conduzione o coltivazione
dei  fondi  stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli
altri  coeredi  e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di
affitto  che  cosi'  si  instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle
norme  della  presente legge, con inizio dalla data di apertura della
successione.
  L'alienazione  della  propria  quota  dei  fondi o di parte di essa
effettuata  da  parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa
di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
  I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
  In    caso    di    morte   dell'affittuario,   mezzadro,   colono,
compartecipante  o  soccidario,  il  contratto  si scioglie alla fine
dell'annata  agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona
che  abbia  esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in
qualita'   di   coltivatore   diretto  o  di  imprenditore  a  titolo
principale, come previsto dal primo comma.