Art. 50. 
              (Terreni oggetto di concessione edilizia) 
 
  Per i terreni che, in conformita' a strumenti urbanistici  vigenti,
siano soggetti  ad  utilizzazione  diversa  da  quella  agricola,  il
proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la  concessione  ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, puo' ottenere  il  rilascio
dell'area necessaria  alla  realizzazione  dell'opera  concessa,  dei
relativi  servizi  e  delle  opere  di  urbanizzazione   primaria   e
secondaria. 
  Il rilascio deve essere richiesto  mediante  lettera  raccomandata,
con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione. 
  Copia  della  raccomandata  deve  essere  contestualmente   inviata
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura,  il  quale  convoca  le
parti, compie i necessari accertamenti ed  effettua  la  stima  delle
colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16.
La stima deve essere comunicata alle parti entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della copia della raccomandata da parte  dell'ispettorato
ed e' definitiva. 
  Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre  alla  somma
risultante  dalla  stima  dell'ispettorato,   l'indennizzo   previsto
dall'articolo 43. Egli ha  diritto  di  ritenere  il  fondo  sino  al
pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo  e
nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato. 
  E' in  facolta'  dell'affittuario  coltivatore  diretto,  mezzadro,
colono o compartecipante o del rappresentante delle relative  imprese
familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle
somme di cui al comma precedente, le indennita' previste dal  secondo
comma dell'articolo 17  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e
successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta
per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima. 
  Il rilascio  deve  avvenire  decorsi  trenta  giorni  dall'eseguito
pagamento di quanto previsto nel quinto comma o  dalla  notificazione
dell'effettuato deposito bancario della  somma  in  caso  di  mancato
ritiro. Ove il rilascio non sia stato  effettuato  entro  il  termine
suddetto, il richiedente puo' ottenerlo con provvedimento di  urgenza
ai  sensi  dell'articolo  700  del  codice   di   procedura   civile,
presentando la relativa istanza entro trenta  giorni  dalla  scadenza
del termine stesso. 
  La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane
sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio. 
  Qualora il richiedente  non  esegua  l'opera  entro  i  termini  di
decadenza della concessione  edilizia,  si  ripristina  il  contratto
originario e le somme  dovute  ai  sensi  del  quarto  comma  vengono
trattenute dal conduttore, concessionario  o  mezzadro  a  titolo  di
risarcimento del danno. 
  Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi,  le  norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'.