Art. 51.
    (Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali)

  L'ultimo  comma  dell'articolo  22 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  vi  sia  una  pluralita'  di  richieste  si  procede alla
concessione   mediante   sorteggio,   dovendosi   pero'   riconoscere
preliminarmente  la  preferenza  ai coltivatori, singoli o associati,
insediati  su  fondi  contigui al bene oggetto della concessione. Nei
contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie
annesse  alle  universita',  istituti  universitari, istituti tecnici
agrari  ed  istituti  professionali  per l'agricoltura sono valide le
clausole  particolari  previste  per  consentire lo svolgimento delle
attivita'  di  ricerca,  didattiche  e  scientifiche  degli  enti  ed
istituti suddetti sui terreni a cio' destinati".