Art. 52.
               (Terreni montani destinati ad alpeggio)

  Per  i  terreni  montani  destinati  ad alpeggio, quando sussistano
edifici  ed  attrezzature  per  l'alloggio  del  personale  e  per il
ricovero  del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto
di  durata  inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purche' non
inferiore a sei anni.