Art. 53.
              (Rapporti regolati dalla presente legge)

  La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso,
anche  se  oggetto  di  controversie che non siano state definite con
sentenza  passata  in  giudicato,  salvo  che  la  sentenza  sia gia'
esecutiva,   oppure  con  transazione  stipulata  in  conformita'  al
disposto  dell'articolo  23  della  legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad
eccezione  di  quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della
presente legge.
  Ai  fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma
dell'articolo  25,  non  si  computa il periodo durante il quale sono
pendenti  giudizi  di  nullita',  di annullamento, di risoluzione, di
opposizione  alla  proroga  dei  contratti agrari associativi nonche'
giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
  L'articolo  14  della  legge  15 settembre 1964, n. 756, e il primo
comma  dell'articolo  2  della  legge  9  agosto 1973, n. 508, devono
interpretarsi  nel  senso che la proroga legale si estende a tutte le
concessioni  ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o
scritti,  stipulati  in  date  anteriori  o successive all'entrata in
vigore delle leggi medesime.
  Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti
di  cui  all'articolo  5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n.
592,  posti  in  essere in data anteriore o successiva all'entrata in
vigore della stessa legge.
  Sono  in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e
nel  quarto  comma  anche le norme della presente legge, compresi gli
articoli 1, 2, 25, 34, 40 e 45.