Art. 54. 
(Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi) 
 
  Ai rapporti di miglioria di  cui  all'articolo  1  della  legge  25
febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi  esistenti  nell'intero
territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto  la  durata
indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge
sempreche' piu' favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie
esistenti.