Art. 56.
          (Contratti per i quali e' esclusa l'applicazione
                        della presente legge)

  Le  disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti
agrari   di   compartecipazione   limitata   a  singole  coltivazioni
stagionali ne' alle concessioni per coltivazioni intercalari ne' alle
vendite  di  erbe  di durata inferiore ad un anno quando si tratta di
terreni  non  destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione
agraria.