Art. 56. (Contratti per i quali e' esclusa l'applicazione della presente legge) Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali ne' alle concessioni per coltivazioni intercalari ne' alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.