Art. 57.
             (Province autonome di Trento e di Bolzano)

  Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome
di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.
  Sono  fatte  salve  le  speciali competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Nelle  province  autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge
si  applica  in  difetto di legislazione provinciale nelle materie di
loro competenza.