Art. 58.
   (Inderogabilita' delle norme della presente legge e abrogazione
               di tutte le disposizioni incompatibili)

  Tutte  le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le
convenzioni  in  contrasto  con esse sono nulle di pieno diritto e la
loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto
degli articoli 45 e 51.
  Le  disposizioni  incompatibili con quelle contenute nella presente
legge sono abrogate.