Art. 59.
          (Posizioni assicurative e previdenziali in atto)

  I  mezzadri,  i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il
loro  contratto  in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e
seguenti  della  presente  legge, su loro domanda, possono conservare
per  un  periodo  di  cinque  anni  le  loro posizioni assicurative e
previdenziali  in  atto.  In  tal  caso i contributi dovuti all'INAM,
all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.