Art. 60. 
                         (Delega al Governo) 
 
  Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad  emanare,  entro  due
anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito  il  parere
delle  Commissioni  permanenti  delle  due  Camere,  competenti   per
materia, un testo unico  di  tutte  le  disposizioni  legislative  in
vigore in materia di contratti agrari.  Nella  formazione  del  testo
unico il Governo provvede  al  coordinamento  delle  norme  suddette,
apportandovi, ove necessario ai fini  del  coordinamento  stesso,  le
occorrenti modificazioni.